Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mar 2014
Gli anticipi di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre 2014 tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti per l'esercizio 2014.
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