Art. 1
In vigore dal 11 mar 2014
Le riduzioni dovute alla riduzione lineare dei pagamenti diretti nel 2014 di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2014 si applicano alla somma dei pagamenti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l'applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Tali riduzioni sono applicate prima delle riduzioni previste all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Storico versioni
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