Art. 1
In vigore dal 11 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il burro e il latte scremato in polvere soddisfano i requisiti supplementari stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.»;
2)
gli articoli 3 e 5 sono soppressi;
3)
all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato di burro, di latte scremato in polvere e di formaggi si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso, se non altrimenti specificato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione dell'importo anticipato dell'aiuto.»;
4)
all'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b)
occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”) e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;
5)
all'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b)
occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”) e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;
6)
all'articolo 34, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Per il latte in polvere in grandi sacchi (“big bags”), l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.
Per le fibre lunghe di lino, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.»;
7)
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
8)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:501:oj#art-1