Art. 8 · Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

Art. 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

In vigore dal 11 mar 2014
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca 1)   Nonostante le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, o all’articolo 41 dell’ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento. 2)   Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA; o b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell’ASA, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA.
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