Art. 6
Clausola di penuria
In vigore dal 11 mar 2014
Clausola di penuria
Fatto salvo l’, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 42 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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