Art. 5 · Clausola di salvaguardia generale

Art. 5

Clausola di salvaguardia generale

In vigore dal 11 mar 2014
Clausola di salvaguardia generale Fatto salvo l’, qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 41 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 41 dell’ASA.
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