Art. 3 · Riduzioni tariffarie

Art. 3

Riduzioni tariffarie

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzioni tariffarie 1)   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale. 2)   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti: a) pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem; b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
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