Art. 12
Frode o mancata cooperazione amministrativa
In vigore dal 11 mar 2014
Frode o mancata cooperazione amministrativa
1) Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio:
a)
a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e
b)
a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.
2) Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3) La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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