Art. 11 · Concorrenza

Art. 11

Concorrenza

In vigore dal 11 mar 2014
Concorrenza 1)   Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 73 dell’ASA. Le misure di cui all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009. 2)   Nel caso di una pratica che possa esporre l’Unione a misure adottate dalla Repubblica di Serbia in base all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’ASA. Ove necessario, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:332:oj#art-11