Art. 10 · Dumping e sovvenzioni

Art. 10

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 11 mar 2014
Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione di misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.
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