Art. 8 · Azioni ammissibili

Art. 8

Azioni ammissibili

In vigore dal 11 mar 2014
Azioni ammissibili 1)   Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori prassi adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro. 2)   Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni: a) lo scambio e la diffusione d’informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue: — le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria; — il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido; — l’utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche; — i metodi d’inchiesta e di indagine; — l’assistenza scientifica, in particolare banche dati scientifiche e vigilanza tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi; — la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione; — azioni di ricerca; — la messa a disposizione di competenze operative specialistiche; b) l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare: — qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software; — realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale; — sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione; — assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei. c) sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:331:oj#art-8