Art. 5 · Organismi ammissibili al finanziamento

Art. 5

Organismi ammissibili al finanziamento

In vigore dal 11 mar 2014
Organismi ammissibili al finanziamento Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
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