Art. 4 · Obiettivo specifico

Art. 4

Obiettivo specifico

In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivo specifico L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Tale obiettivo è misurato anche attraverso l’efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.
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