Art. 4
Obiettivo specifico
In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivo specifico
L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Tale obiettivo è misurato anche attraverso l’efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:331:oj#art-4