Art. 3 · Obiettivo generale

Art. 3

Obiettivo generale

In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivo generale L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.
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