Art. 2 · Valore aggiunto

Art. 2

Valore aggiunto

In vigore dal 11 mar 2014
Valore aggiunto Il programma promuove attivamente la cooperazione transnazionale per la protezione dell’euro e determina un aumento di tale cooperazione all’interno e all’esterno dell’Unione, nonché con i suoi partner commerciali, prestando altresì attenzione agli Stati membri o ai paesi terzi in cui si registrano i tassi più elevati di contraffazione monetaria dell’euro, secondo quanto indicato dalle pertinenti relazioni elaborate dalle autorità competenti. Tale cooperazione contribuisce a una maggiore efficacia della protezione dell’euro mediante la condivisione delle migliori prassi, le norme comuni e la formazione specializzata comune.
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