Art. 7
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 11 mar 2014
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. L'Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni e scambiare informazioni, nonché cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo perseguito dal presente regolamento. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l'interoperabilità fra le reti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni nell'Unione e analoghe reti di telecomunicazioni situate in paesi terzi.
2. I paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.
3. In deroga all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013, i paesi in via di adesione e i paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente agli accordi firmati con l'Unione.
4. Ai fini della partecipazione dei paesi dell'EFTA, il settore del MCE che riguarda le infrastrutture di telecomunicazioni si considera un programma separato.
Storico versioni
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