Art. 8 · Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni

Art. 8

Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni

In vigore dal 11 mar 2014
Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni relative alle azioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere concesse a organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare istituti di ricerca e sanitari, università e istituti d'istruzione superiore. 2.   Le sovvenzioni di funzionamento degli enti di cui all', paragrafo 2, lettera c), possono essere erogate agli enti che soddisfano i seguenti criteri: a) sono di natura non governativa, senza scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti; b) operano nel settore della sanità pubblica, svolgono un ruolo efficace nei processi di dialogo civile a livello dell'Unione e perseguono almeno uno degli obiettivi specifici del programma; c) sono attivi a livello dell'Unione e in almeno metà degli Stati membri e hanno una copertura geografica equilibrata nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:282:oj#art-8