Art. 8
Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni
In vigore dal 11 mar 2014
Beneficiari ammissibili alle sovvenzioni
1. Le sovvenzioni relative alle azioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere concesse a organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare istituti di ricerca e sanitari, università e istituti d'istruzione superiore.
2. Le sovvenzioni di funzionamento degli enti di cui all', paragrafo 2, lettera c), possono essere erogate agli enti che soddisfano i seguenti criteri:
a)
sono di natura non governativa, senza scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti;
b)
operano nel settore della sanità pubblica, svolgono un ruolo efficace nei processi di dialogo civile a livello dell'Unione e perseguono almeno uno degli obiettivi specifici del programma;
c)
sono attivi a livello dell'Unione e in almeno metà degli Stati membri e hanno una copertura geografica equilibrata nell'Unione.
Storico versioni
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