Art. 8 · Norme comuni

Art. 8

Norme comuni

In vigore dal 11 mar 2014
Norme comuni 1.   La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile ai sensi del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali. Le persone giuridiche possono comprendere organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. 2.   Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione condivisa, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono ammissibili i paesi che sono ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o che sono stabiliti nell'atto costitutivo del fondo fiduciario. Nel caso delle azioni attuate tramite gli organismi incaricati in regime di gestione indiretta rientranti in una categoria di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme dell'organismo interessato. 3.   Nel caso delle azioni finanziate da uno degli strumenti e anche da un altro strumento dell'Unione per l'azione esterna, compreso il Fondo europeo di sviluppo, i paesi individuati nell'ambito di uno di tali strumenti sono considerati ammissibili ai fini di tali azioni. Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da uno degli strumenti, i paesi, territori o regioni contemplati dall'azione possono essere considerati ammissibili ai fini di tale azione. 4.   Tutte le forniture acquistate nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine in qualsivoglia paese quando l'importo delle forniture da acquistare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (21) e da altri atti legislativi dell'Unione che disciplinano l'origine non preferenziale. 5.   Le norme del presente titolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza. 6.   Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data priorità ai contraenti locali e regionali laddove il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 preveda un'aggiudicazione sulla base di una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di contraenti locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. 7.   L'ammissibilità di cui al presente titolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in particolare alla partecipazione alle procedure di attribuzione nell'ambito delle azioni di cooperazione transfrontaliera. 8.   Le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro (22).
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