Art. 6 · Disposizioni finanziarie specifiche

Art. 6

Disposizioni finanziarie specifiche

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni finanziarie specifiche 1.   Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli strumenti seguenti può essere fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche tramite le seguenti tipologie di finanziamento: a) nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale; b) nell'ambito del DCI e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali d'importazione in natura; ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; oppure iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti; c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di: i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza, se del caso senza necessità di cofinanziamento; ii) sovvenzioni, se del caso senza necessità di cofinanziamento, onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all', paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 235/2014 ove sia inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno durata fino a diciotto mesi, che può essere prorogata di ulteriori dodici mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione; iii) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, compresa le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi. 2.   Nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II, i programmi di cooperazione transfrontaliera sono attuati, in particolare, in gestione condivisa con gli Stati membri o in regime di gestione indiretta con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Norme dettagliate sono stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 232/2014 e del regolamento (UE) n. 231/2014. 3.   La Commissione può adottare programmi d'azione pluriennali: a) per un periodo non superiore a tre anni nel caso di azioni ricorrenti; b) per un periodo fino a sette anni nell'ambito dell'IPA II. Qualora si assumano impegni pluriennali, gli stessi contengono disposizioni che precisano che per gli anni diversi dall'anno d'impegno iniziale, gli impegni sono indicativi e dipendono dai futuri bilanci annuali dell'Unione. 4.   Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II la cui realizzazione si estende su più di un anno possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. In tal caso, salvo se altrimenti previsto dalle norme applicabili, la Commissione procede automaticamente al disimpegno della parte di un impegno di bilancio per un programma che, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale il soggetto incaricato non abbia presentato dichiarazioni certificate di spesa o domande di pagamento. 5.   Le norme che disciplinano la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'IPA II attuata in regime di gestione condivisa con gli Stati membri sono coerenti con le norme contenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
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