Art. 5
Imposte, tasse, dazi e oneri
In vigore dal 11 mar 2014
Imposte, tasse, dazi e oneri
L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.
Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi terzi al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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