Art. 4 · Disposizioni finanziarie generali

Art. 4

Disposizioni finanziarie generali

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni finanziarie generali 1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in particolare: a) sovvenzioni; b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori; c) sostegno al bilancio generale o settoriale; d) contributo ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e) strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile sotto la guida della BEI e in linea con il suo mandato esterno, a norma della decisione 1080/2011/UE, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, ad esempio banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con sovvenzioni supplementari provenienti da altre fonti. 2.   Il sostegno al bilancio generale o settoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore di valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e i paesi partner per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile ed eliminare la povertà. Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio generale o settoriale si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità ed un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Il sostegno al bilancio generale o settoriale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità. Nel fornire sostegno al bilancio generale o settoriale conformemente all'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla la condizionalità, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit e aumenta la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner. 3.   Un soggetto incaricato dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera e), soddisfa i requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispetta gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'uso dei fondi dell'Unione e alle relazioni in materia. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi per l'attuazione e la relazione. L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti. 4.   È promosso, ove opportuno, l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni. 5.   Nel fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impongono i requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, tranne in casi debitamente giustificati. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari. 6.   Tutte le entrate generate da uno strumento finanziario sono destinate al corrispondente strumento a titolo di entrata con destinazione specifica interna. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi. 7.   L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, direttamente a cura dei servizi della Commissione, da parte delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione condivisa con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando compiti di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento (UE Euratom) n. 966/2012. Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Essi adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato, se del caso, entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella dichiarazione di affidabilità della Commissione. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento che sono stati incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Si ritiene che i soggetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. 8.   Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari. 9.   Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tal caso, la pubblicazione ex-post di accordi di sovvenzioni e di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è conforme alle norme dell'eventuale soggetto incaricato. 10.   Nel caso di ricorso a una delle tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all', paragrafo 1, la cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, tra l'altro, le seguenti forme: a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a un paese o una regione partner; b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali; c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato; d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner; e) nel caso dell'ENI e dell'IPA II, contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione; f) abbuoni d'interesse; g) finanziamento tramite sovvenzioni alle agenzie dell'Unione. 11.   Nel collaborare con soggetti interessati dei paesi beneficiari, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, in sede di definizione delle modalità di finanziamento, del tipo di contributo, delle modalità di concessione e delle disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni al fine di raggiungere e di rispondere al meglio al numero massimo di tali soggetti interessati. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento (UE Euratom) n. 966/2012 quali accordi di partenariato, autorizzazioni per le sovvenzioni a cascata, concessione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie. 12.   Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma nei paesi partner, l'Unione si avvale e condivide, se del caso, le esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti.
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