Art. 17 · Revisione intermedia e valutazione degli strumenti

Art. 17

Revisione intermedia e valutazione degli strumenti

In vigore dal 11 mar 2014
Revisione intermedia e valutazione degli strumenti 1.   Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione di revisione intermedia sull'attuazione di ciascuno strumento e del presente regolamento. Essa riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2017 e si incentra sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza degli strumenti. Al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuno strumento, tale relazione prende inoltre in considerazione, il valore aggiunto di ciascuno strumento, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie tra gli strumenti, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, il contributo delle misure a un'azione esterna coerente dell'Unione e, ove opportuno, alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti. Essa contiene inoltre informazioni in merito all'effetto di leva realizzato dai fondi di ciascuno strumento finanziario. Tale relazione è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'attuazione dell'assistenza dell'Unione. Essa informa in merito alle decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azioni attuate nell'ambito degli strumenti. Tale relazione contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La Commissione elabora una relazione di valutazione finale per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito dell'esame intermedio dell'esercizio finanziario successivo. 2.   La relazione di revisione intermedia di cui al paragrafo 1, primo comma, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti e al presente regolamento. 3.   I valori degli indicatori al 1o gennaio 2014 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi. 4.   La Commissione chiede ai paesi partner di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle misure in questione. 5.   I risultati e gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle norme e alle procedure in materia di verifiche, valutazioni e informazione vigenti in quel momento.
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