Art. 13
Relazione annuale
In vigore dal 11 mar 2014
Relazione annuale
1. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione delle misure dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione e presenta, a decorrere dal 2015, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi di ogni regolamento utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza di ogni strumento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
2. La relazione annuale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento per paese, regione e settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti. Nel caso della cooperazione allo sviluppo la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, compreso per gli strumenti finanziari innovativi.
3. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali in relazione al periodo dal 2014 al 2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:236:oj#art-13