Art. 4 · Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

Art. 4

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

In vigore dal 11 mar 2014
Quadro generale della programmazione e dell'attuazione 1.   L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 e tramite le seguenti misure: a) documenti di strategia di cui all' e eventuali revisioni; b) programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di sostegno ai sensi degli del regolamento (UE) n. 236/2014; c) misure speciali ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 236/2014. 2.   La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.
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