Art. 8 · Dotazione finanziaria

Art. 8

Dotazione finanziaria

In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 954 765 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. 2.   Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, (lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e lo strumento di partenariato) è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di detti paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento è messo a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali che riguardano, rispettivamente, i primi quattro anni e i restanti tre anni. L'assegnazione di tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze individuate e le priorità dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di importanti cambiamenti politici in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione. 3.   Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 sono finanziate dallo strumento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre iniziative a titolo del presente regolamento.
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