Art. 4 · Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

Art. 4

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

In vigore dal 11 mar 2014
Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi 1.   La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali (PIP) secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. 2.   I PIP illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reciproci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i PIP si basano su tale documento. 3.   I PIP stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale. Tali fondi possono eventualmente essere espressi sotto forma di un importo massimo e minimo. 4.   I PIP possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati conformemente all', paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2014. 5.   La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014 può essere applicata per modificare i PIP per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati. 6.   Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui all', la Commissione può tener conto della prossimità geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare nella cooperazione dell'Unione con i paesi terzi. 7.   La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.
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