Art. 3 · Principi generali

Art. 3

Principi generali

In vigore dal 11 mar 2014
Principi generali 1.   L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui essa è fondata, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi. 2.   Per migliorare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione, si persegue, se del caso, un approccio differenziato e flessibile nella concezione della cooperazione con i paesi terzi che tenga conto del loro contesto economico, sociale e politico nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione. 3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale coerente alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché altri donatori bilaterali. 4.   Nell'attuazione del presente regolamento e nel formulare politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento della cooperazione allo sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione. 5.   Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti, quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione concordati fra l'Unione e le organizzazioni internazionali interessate o tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessati. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento riguardano anche ambiti connessi alla promozione degli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione. 6.   Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014.
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