Art. 6 · Programmi tematici

Art. 6

Programmi tematici

In vigore dal 11 mar 2014
Programmi tematici 1.   Le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari e coerenti con queste. 2.   La programmazione delle azioni tematiche è soggetta ad almeno una delle seguenti condizioni: a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite programmi geografici, ivi compreso, se del caso, qualora il programma geografico non esista o sia stato sospeso o nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo con il paese partner interessato; b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti o beni pubblici e sfide globali; c) le azioni hanno natura multiregionale, multinazionale e/o trasversale; d) le azioni sono intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte a indirizzare azioni future; e) le azioni rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione pertinente al settore della cooperazione allo sviluppo. 3.   Se non diversamente previsto dal presente regolamento, le azioni tematiche vanno a beneficio diretto dei paesi o territori di cui all', paragrafo 1, lettera b), e sono realizzate in tali paesi o territori. Tali azioni possono essere realizzate al di fuori di detti paesi o territori se ciò consente di conseguire gli obiettivi del programma interessato nel modo più efficace.
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