Art. 20 · Dotazione finanziaria

Art. 20

Dotazione finanziaria

In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 19 661 639 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. 2.   Gli importi indicativi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato IV. 3.   Conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR, così come stabilito da strumenti di vario tipo per il finanziamento dell'azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di partenariato e lo strumento di assistenza preadesione), è assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di questi paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione. 4.   Il finanziamento a norma del presente regolamento alle azioni di cui al paragrafo 3 non supera 707 000 000 EUR. I fondi provengono dalle assegnazioni finanziarie per i programmi geografici, e sono specificati la distribuzione regionale attesa e il tipo di azioni da finanziare. I fondi in forza del presente regolamento per il finanziamento delle azioni previste dal regolamento (UE) n. 1288/2013 sono utilizzati per le azioni a beneficio dei paesi partner di cui al presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi più poveri. Le azioni per la mobilità degli studenti e del personale, finanziata mediante assegnazioni dal presente regolamento, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo. 5.   La Commissione include nella relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento di cui all' del regolamento (UE) n. 236/2014 un elenco di tutte le azioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono finanziate dal presente regolamento, compresa la loro conformità con gli obiettivi e i principi di cui agli del presente regolamento.
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