Art. 16 · Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

Art. 16

Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento In circostanze eccezionali e debitamente giustificate e fatto salvo l', paragrafo 3, del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali conformemente all' del presente regolamento o delle misure di esecuzione pertinenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 236/2014, di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi e territori che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell' del presente regolamento, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:233:oj#art-16