Art. 11 · Gestione dei programmi operativi congiunti

Art. 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

In vigore dal 11 mar 2014
Gestione dei programmi operativi congiunti 1.   Di norma, i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia, i paesi partecipanti possono proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle norme di esecuzione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o l'altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento. Gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi. La Commissione può chiedere a uno Stato membro o a uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo. 3.   Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione di un programma operativo congiunto alla Commissione sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014. 4.   Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2014, l'entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
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