Art. 5 · Conformità, coerenza e complementarità

Art. 5

Conformità, coerenza e complementarità

In vigore dal 11 mar 2014
Conformità, coerenza e complementarità 1.   L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte. 2.   La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati. 3.   La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) cooperano nel garantire la coerenza e mirano a evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita a norma del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dalla BEI, anche attraverso riunioni periodiche e inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza. 4.   La Commissione, gli Stati membri e la BEI garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali sull'efficacia degli aiuti. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione. 5.   Al fine di rendere più efficace ed efficiente la fornitura dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire migliore coordinamento e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori diversi dall'Unione. 6.   In sede di preparazione, attuazione e controllo dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I. Il partenariato include, a seconda dei casi, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati. Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, anche, se del caso, in quanto diretti beneficiari dell'assistenza.
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