Art. 15
Dotazione finanziaria
In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è fissata a 11 698 668 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 4 % della dotazione finanziaria è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020.
3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), lo strumento europeo di vicinato, l'IPA II e lo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) è assegnato con riguardo ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di tali paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'uso di questi fondi.
Tali finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali riguardanti, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figurano nella programmazione prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione.
Storico versioni
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