Art. 13 · Procedura di comitato

Art. 13

Procedura di comitato

In vigore dal 11 mar 2014
Procedura di comitato 1.   È istituito un comitato per lo strumento di assistenza pre-adesione («comitato IPA») ed è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato IPA II»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Il comitato IPA II assiste la Commissione con riguardo a tutti i settori di cui all'. Il comitato IPA II è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e per l'attuazione dell' del regolamento (CE) n. 389/2006. Esso assiste la Commissione in tutti i settori di cui all'.
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