Art. 12 · Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Art. 12

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Adozione di ulteriori modalità di applicazione Oltre alle disposizioni del regolamento (UE) n. 236/2014, norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
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