Art. 4
Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi
In vigore dal 11 mar 2014
Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 4, lettera b). Tale assistenza comprende il sostegno a misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e della società civile relativamente al loro impegno per:
a)
promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;
b)
favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
c)
rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione;
d)
migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
e)
frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.
2. Le misure di cui al presente articolo:
a)
comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;
b)
contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione delle pace;
c)
possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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