Art. 10
Diritti umani
In vigore dal 11 mar 2014
Diritti umani
1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano attuate conformemente al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.
2. Conformemente al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Commissione elabora orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione «diritti umani» è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cibercriminalità.
3. La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani. La Commissione integra le informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.
Storico versioni
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