Art. 1
Oggetto e obiettivi
In vigore dal 11 mar 2014
Oggetto e obiettivi
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento (lo «strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace») che fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e della società civile secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la definizione «attori della società civile» include le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi di cittadini e le associazioni professionali locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.
4. Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:
a)
in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 TUE;
b)
contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace; e
c)
far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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