Art. 9 · Modifiche dei programmi operativi

Art. 9

Modifiche dei programmi operativi

In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche dei programmi operativi 1.   Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di un programma operativo. La richiesta è corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica. 2.   La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. 3.   La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.
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