Art. 7
Programmi operativi
In vigore dal 11 mar 2014
Programmi operativi
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un PO I e/o un PO II per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. Un PO I stabilisce:
a)
un'identificazione e una motivazione della scelta della tipologia o delle tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e, per ogni tipologia di deprivazione materiale considerata, una descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari e/o della fornitura di assistenza materiale di base nonché, se del caso, delle misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell';
b)
una descrizione del programma o dei programmi nazionali corrispondenti per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;
c)
una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
d)
i criteri di selezione delle operazioni e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale;
e)
i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;
f)
una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il FSE;
g)
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di deprivazione materiale considerato, nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.
3. Un PO II stabilisce:
a)
una strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, inclusa una giustificazione della scelta della priorità di intervento;
b)
gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dell'individuazione delle esigenze nazionali, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'. La valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo;
c)
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di azione;
d)
l'individuazione delle persone indigenti destinatarie;
e)
gli indicatori finanziari relativi alla corrispondente spesa assegnata;
f)
i risultati previsti per gli obiettivi specifici nonché i corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato specifici a ciascun programma, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;
g)
una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui alla lettera b), compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei tipi di beneficiari;
h)
una descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti tra le operazioni.
4. Ogni programma operativo stabilisce inoltre:
a)
l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di sorveglianza;
b)
una descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo;
c)
una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all', paragrafo 4, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;
d)
un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità dell', l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'.
Le organizzazioni partner di cui all', paragrafo 2, lettera e), che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni, le attività che consistono, se del caso, nel reindirizzamento ai servizi competenti, che integrano la prestazione di assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano finanziate dal Fondo. Tuttavia, il primo comma non si applica qualora i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base siano forniti esclusivamente a bambini indigenti presso strutture di assistenza all'infanzia o strutture analoghe.
5. Gli Stati membri o un'autorità da essi designata redigono i programmi operativi. Essi cooperano con tutte le parti interessate nonché, laddove opportuno, con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.
6. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo gli opportuni modelli di cui all'allegato I.
Storico versioni
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