Art. 63
Procedura di comitato
In vigore dal 11 mar 2014
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione relativamente ai poteri di esecuzione di cui all', paragrafo 8, secondo comma del presente regolamento, e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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