Art. 59 · Disimpegno

Art. 59

Disimpegno

In vigore dal 11 mar 2014
Disimpegno 1.   La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell', una domanda di pagamento redatta a norma dell', compresa qualsiasi domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a una interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti. 2.   La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell', paragrafo 1, entro il termine stabilito all', paragrafo 1.
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