Art. 56
Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione
In vigore dal 11 mar 2014
Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione
1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito di tale esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare il Fondo conformemente all', paragrafo 3.
6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
7. Se la Commissione, nell'espletamento delle sue responsabilità di cui all', o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del Fondo al programma operativo.
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:
a)
siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
b)
siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dello Stato membro.
La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.
Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione:
a)
rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
b)
ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all', paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell', paragrafo 2;
c)
tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevati dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
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