Art. 54 · Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Art. 54

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

In vigore dal 11 mar 2014
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.   La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione. 2.   Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile di un'operazione ammessa al sostegno del Fondo o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto; b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto. 3.   Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo e il Consiglio sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.
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