Art. 43 · Uso dell'euro

Art. 43

Uso dell'euro

In vigore dal 11 mar 2014
Uso dell'euro 1.   Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro. 2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento, convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione. 3.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.
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