Art. 42 · Pagamenti ai beneficiari

Art. 42

Pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 11 mar 2014
Pagamenti ai beneficiari 1.   L'autorità di gestione provvede affinché, nel caso di sovvenzioni a favore delle organizzazioni partner, i beneficiari dispongano di un fondo di cassa che sia sufficiente a garantire l'attuazione delle operazioni. 2.   In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento e dei pagamenti intermedi, l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. 3.   Il pagamento di cui al paragrafo 2 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell', paragrafo 4, lettera a); b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione. Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.
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