Art. 35 · Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

Art. 35

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

In vigore dal 11 mar 2014
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione 1.   Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. 2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità, da parte delle autorità, ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di controllo e di gestione e alla sorveglianza stabiliti all'allegato IV. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. 3.   Gli Stati membri possono decidere che un'autorità di gestione o un'autorità di certificazione designata per un programma operativo cofinanziato dal FSE a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia considerata designata ai fini del presente regolamento. 4.   La Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l', l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi. 5.   Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell', non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi. 6.   Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione. 7.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:223:oj#art-35