Art. 32 · Funzioni dell'autorità di gestione

Art. 32

Funzioni dell'autorità di gestione

In vigore dal 11 mar 2014
Funzioni dell'autorità di gestione 1.   L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. 2.   Per quanto riguarda la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione: a) assiste, se del caso, il comitato di sorveglianza di cui all' e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori; b) elabora e presenta alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, evitando nel contempo conflitti di interessi per il PO I, o previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all' relativamente al PO II, relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'; c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni; d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II; e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) a norma della direttiva 95/46/CE e, ove possibile, suddivisi per sesso. 3.   Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione: a) elabora e, se necessario e previa approvazione, applica procedure e/o criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti; b) garantisce che l'operazione selezionata: i) rientri nel campo di intervento del Fondo e del programma operativo; ii) rispetti i criteri stabili nel programma operativo e negli ; iii) tenga conto, se del caso, dei principi stabiliti all', paragrafi 11, 12, 13 e 14; c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione; d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione; e) si accerta che, ove l'operazione sia iniziata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione; f) stabilisce il tipo di assistenza materiale per il PO I e il tipo di azione per il PO II cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione. 4.   Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione; c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all', lettera g); e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all', paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del regolamento finanziario. 5.   Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; b) verifiche sul posto delle operazioni. La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso. 6.   Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione. 7.   Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione in dettaglio dei requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, relativamente ai documenti contabili e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari. 10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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