Art. 31
Designazione delle autorità
In vigore dal 11 mar 2014
Designazione delle autorità
1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per due programmi operativi.
2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di certificazione, fato salvo il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per due programmi operativi.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per due programmi operativi.
5. Purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione per il PO I e il PO II per i quali l'importo complessivo del sostegno del Fondo non supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit, possono fare parte della stessa autorità o organismo pubblico.
6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, le autorità di certificazione e le autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.
Storico versioni
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