Art. 30 · Responsabilità degli Stati membri

Art. 30

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 11 mar 2014
Responsabilità degli Stati membri 1.   Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi notificano alla Commissione le irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo del Fondo e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri non notificano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue: a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario; b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico; c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione. In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare. 3.   Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti il Fondo. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami. 4.   Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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